
In Italia, un’azienda può comprare da un privato senza particolari impedimenti normativi: beni mobili, immobili e persino servizi occasionali possono essere oggetto di transazione tra impresa e persona fisica. Tuttavia, il regime IVA, gli obblighi di documentazione fiscale e le regole sulla ritenuta d’acconto cambiano radicalmente rispetto a un acquisto tra due soggetti titolari di partita IVA. Questa guida analizza ogni aspetto rilevante per il 2026, con riferimenti aggiornati al TUIR, al D.P.R. 633/1972 e alla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Il Codice Civile italiano non pone alcun divieto alla compravendita tra un’impresa (SRL, SpA, ditta individuale o qualsiasi altra forma societaria) e una persona fisica priva di partita IVA. Un’azienda può dunque acquistare liberamente beni usati — ad esempio mobili per ufficio, attrezzature, veicoli — oppure richiedere una prestazione di servizi ad un privato, purché vengano rispettati gli obblighi fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.
La differenza fondamentale rispetto a un acquisto business-to-business riguarda l’IVA: il privato, non essendo soggetto passivo IVA ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 633/1972, non emette fattura e non addebita l’imposta. Ciò ha conseguenze dirette sulla deducibilità dei costi e sulla documentazione che l’impresa acquirente deve conservare.
Quando un’impresa acquista un bene o un servizio da un privato, il trattamento IVA varia in base alla natura dell’operazione:
| Tipo di operazione | IVA applicabile? | Documento richiesto | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Acquisto di beni mobili usati da privato | No — operazione fuori campo IVA | Dichiarazione sostitutiva / ricevuta del privato + registrazione in contabilità | Art. 1 e art. 2, D.P.R. 633/1972 |
| Prestazione occasionale di servizi | No — fuori campo IVA (il privato non è soggetto passivo) | Ricevuta per prestazione occasionale emessa dal privato | Art. 5, D.P.R. 633/1972; art. 67, comma 1, lett. l), TUIR |
| Acquisto di immobile da privato | No IVA (imposta di registro proporzionale) | Atto notarile | Art. 10, comma 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972 |
| Acquisto da privato che opera abitualmente (attività commerciale di fatto) | Sì — il privato è soggetto passivo di fatto | Obbligo di partita IVA per il venditore | Art. 4 e art. 5, D.P.R. 633/1972 |
Punto chiave: poiché il privato non addebita IVA, l’impresa acquirente non potrà portare in detrazione alcuna imposta sul valore aggiunto relativa a quell’acquisto. Il costo resta comunque deducibile ai fini IRES/IRPEF se inerente all’attività d’impresa e adeguatamente documentato (art. 109 TUIR).
Per rendere il costo deducibile e resistere a eventuali verifiche dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa dovrebbe:
Se l’impresa commissiona un lavoro o servizio a un privato (ad esempio una consulenza, un lavoro di traduzione, la realizzazione di un sito web), l’operazione rientra tipicamente nel regime delle prestazioni occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR (D.P.R. 917/1986). In questo caso:
Se i compensi percepiti dal medesimo prestatore occasionale superano 5.000 € lordi nell’anno solare (sommando tutti i committenti), scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di versamento dei relativi contributi previdenziali, ripartiti per 1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente (art. 44, D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003). L’impresa deve quindi verificare, al momento dell’incarico, se il collaboratore ha già superato o rischia di superare la soglia.
Immaginiamo che la Rossi Arredi SRL di Milano debba acquistare mobili usati per arredare il proprio showroom e, contemporaneamente, commissioni a un grafico freelance (privato) il restyling del logo aziendale.
La Rossi Arredi SRL acquista da un privato un tavolo e sei sedie per 1.200 €. Il privato rilascia una ricevuta firmata con i propri dati anagrafici e codice fiscale. L’azienda paga tramite bonifico bancario. Nessuna IVA viene addebitata. L’impresa registra il costo di 1.200 € in contabilità come “acquisto beni mobili” e non detrae alcuna IVA.
| Voce | Importo (€) |
|---|---|
| Compenso lordo concordato | 2.500,00 |
| Ritenuta d’acconto 20 % | −500,00 |
| Netto corrisposto al prestatore | 2.000,00 |
| Contributi INPS (se soglia 5.000 € superata) | Da verificare |
Il grafico emette una ricevuta per prestazione occasionale di 2.500 €. La Rossi Arredi SRL trattiene 500 € a titolo di ritenuta d’acconto, versa 2.000 € netti al grafico e trasferisce i 500 € all’Erario con F24 entro il 16 del mese successivo. A febbraio dell’anno seguente, rilascerà la Certificazione Unica.
Un caso particolare riguarda l’acquisto di un immobile da un soggetto privato. La compravendita immobiliare tra impresa e privato è esente da IVA e soggetta a imposta di registro proporzionale (generalmente il 9 % sul valore catastale, salvo agevolazioni prima casa non applicabili all’impresa). L’atto deve essere stipulato dinanzi a un notaio e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Per l’impresa acquirente, il costo dell’immobile viene iscritto tra le immobilizzazioni materiali ed è ammortizzabile (ad eccezione del valore del terreno sottostante, ai sensi dell’art. 36, commi 7-8, D.L. 223/2006).
L’acquisto occasionale da privati è perfettamente lecito. Tuttavia, l’impresa deve prestare attenzione a due situazioni di rischio:
Consiglio pratico: per incarichi rilevanti o ricorrenti, è preferibile collaborare con professionisti dotati di partita IVA oppure stipulare contratti di lavoro regolari. Per importi modesti e attività realmente saltuarie, la prestazione occasionale resta lo strumento più semplice e sicuro.
Prima di concludere un acquisto da un privato, verificate i seguenti punti:
Sì. Il privato non è soggetto passivo IVA, pertanto la cessione avviene fuori campo IVA. L’impresa acquirente non detrae alcuna imposta e registra l’intero corrispettivo come costo. È sufficiente una ricevuta firmata dal venditore privato con i relativi dati anagrafici e il codice fiscale.
La ritenuta d’acconto del 20 % si applica ogni volta che l’impresa corrisponde un compenso per una prestazione occasionale resa da un privato (art. 25, D.P.R. 600/1973). L’impresa trattiene l’importo e lo versa all’Erario tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo.
Superata la soglia di 5.000 € lordi annui (complessivi da tutti i committenti), il prestatore deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. I contributi previdenziali sono ripartiti per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore. L’impresa deve verificare la situazione del prestatore prima di conferire l’incarico.
Sì, purché il costo sia inerente all’attività d’impresa e adeguatamente documentato (art. 109 TUIR). La deducibilità non è esclusa dal fatto che il fornitore sia un privato: ciò che conta è la prova dell’effettivo sostenimento della spesa e il suo legame con l’attività aziendale.
Sì. Se l’attività di vendita è svolta con carattere di abitualità e professionalità, il privato esercita di fatto un’attività commerciale ed è tenuto ad aprire partita IVA, iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e adempiere a tutti gli obblighi fiscali e contributivi. Acquistare regolarmente da un soggetto in questa condizione espone anche l’impresa acquirente a rischi fiscali.
Per i beni mobili di modico valore non è obbligatorio, ma è sempre consigliabile una documentazione scritta (anche una semplice ricevuta firmata). Per gli immobili, l’atto notarile è obbligatorio per legge. Per le prestazioni occasionali, un accordo scritto che definisca oggetto, compenso e tempistiche è fortemente raccomandato per chiarezza e tutela di entrambe le parti.
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