
Quando si decide di comprare o vendere un’impresa, la prima scelta strutturale riguarda la modalità dell’operazione: share deal (cessione di quote o azioni) oppure asset deal (cessione d’azienda o di ramo d’azienda). Questa decisione influenza il carico fiscale, la ripartizione delle responsabilità, la sorte dei contratti e dei dipendenti, e la complessità stessa della transazione. In questa guida analizziamo le due strutture alla luce della normativa italiana vigente, con esempi pratici e una tabella comparativa.
Nello share deal il venditore trasferisce le proprie quote di SRL (artt. 2469-2470 c.c.) o azioni di SpA al compratore. La società target resta la stessa persona giuridica: non cambiano partita IVA, codice fiscale, contratti in essere, debiti e crediti. Cambia soltanto la compagine societaria.
È la struttura più comune nelle operazioni M&A di medie e grandi dimensioni in Italia, perché consente un passaggio di proprietà relativamente semplice e, in molti casi, fiscalmente efficiente per il venditore.
La cessione di quote di SRL richiede, per legge, atto notarile o firma digitale autenticata e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente.
Nell’asset deal l’oggetto della compravendita non è la partecipazione societaria, bensì l’azienda — o un suo ramo — intesa come complesso organizzato di beni destinati all’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). Il trasferimento può comprendere:
La cessione d’azienda richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 2556 c.c.) e deve essere depositata presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni.
| Aspetto | Share deal (cessione quote/azioni) | Asset deal (cessione d’azienda) |
|---|---|---|
| Oggetto del trasferimento | Quote SRL o azioni SpA | Azienda o ramo d’azienda (complesso di beni) |
| Persona giuridica | Resta la stessa (stessa P.IVA e C.F.) | Il compratore usa la propria società o ne costituisce una nuova |
| Debiti e passività | Restano tutti nella società target | Responsabilità solidale cedente-cessionario per debiti risultanti dai libri contabili (art. 2560 c.c.) + debiti tributari (art. 14 D.Lgs. 472/1997) |
| Dipendenti | Restano in capo alla società (nessun cambiamento) | Passaggio automatico ex art. 2112 c.c. con mantenimento dei diritti (TFR, anzianità) |
| Contratti | Proseguono senza variazioni | Proseguono salvo patto contrario; locazione e contratti intuitu personae richiedono consenso |
| Fiscalità venditore (persona fisica) | Plusvalenza tassata al 26% imposta sostitutiva | Plusvalenza aziendale tassata a IRPEF ordinaria (fino al 43%) con possibilità di rateizzazione in 5 anni (art. 86 TUIR) |
| Fiscalità venditore (società) | PEX: 95% esente ex art. 87 TUIR (tassazione effettiva ~1,2%) | Plusvalenza tassata a IRES 24% + IRAP ~3,9% |
| Imposte per il compratore | Nessuna imposta di registro proporzionale (€ 200 in misura fissa) | Imposta di registro proporzionale 3% sul valore dell’avviamento e dei beni mobili |
| Ammortamento beni | Valori contabili storici (nessun step-up) | Step-up: beni iscritti al valore di acquisto → nuovi ammortamenti fiscali deducibili |
| IVA | Esclusa (operazione fuori campo IVA) | Esclusa ex art. 2 co. 3 lett. b) D.P.R. 633/1972 se si cede un complesso aziendale |
| Due diligence | Più ampia: si analizza l’intera società | Più circoscritta: si analizzano i beni e i rapporti oggetto di cessione |
| Forma legale | Atto notarile o firma digitale autenticata (quote SRL) | Atto pubblico o scrittura privata autenticata obbligatoria (art. 2556 c.c.) |
| Più frequente in | Operazioni M&A su SRL e SpA | Ditte individuali, rami d’azienda, attività in liquidazione giudiziale |
La fiscalità è spesso il fattore determinante nella scelta della struttura. Ecco i punti essenziali.
Nell’asset deal il compratore iscrive i beni al valore di acquisto, generando nuove quote di ammortamento fiscalmente deducibili — un beneficio significativo quando l’avviamento e i beni immateriali rappresentano una quota rilevante del prezzo. Nello share deal, invece, i valori contabili della target restano storici e non si generano nuovi ammortamenti.
La gestione del rischio è il secondo grande elemento differenziante.
Nell’asset deal, l’art. 2112 c.c. impone la continuazione automatica di tutti i rapporti di lavoro in capo al cessionario, con conservazione di diritti, anzianità e TFR maturato. Il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per i crediti del lavoratore esistenti al momento del trasferimento. Nello share deal, invece, i rapporti di lavoro non subiscono alcuna modifica formale, poiché il datore di lavoro resta la stessa società.
Immaginiamo una SRL manifatturiera con un EBITDA di 500.000 € annui, valutata con un multiplo di 5× pari a un enterprise value di 2.500.000 €. Posizione finanziaria netta pari a zero, quindi equity value = 2.500.000 €. Il socio unico (persona fisica) ha acquistato le quote per 100.000 € dieci anni fa.
Plusvalenza: 2.500.000 – 100.000 = 2.400.000 €.
Imposta sostitutiva 26% = 624.000 €.
Netto in tasca al venditore: 1.876.000 €.
Se il venditore avesse una holding che detiene le quote da almeno 12 mesi con i requisiti PEX, la plusvalenza sarebbe esente al 95%. Tassazione effettiva: 2.400.000 × 5% × 24% IRES = 28.800 €. Netto (nella holding): circa 2.471.200 €.
La SRL vende l’azienda a 2.500.000 €. Plusvalenza aziendale di 2.400.000 € (ipotizzando un valore contabile netto dei beni di 100.000 €).
IRES 24% + IRAP 3,9% ≈ 670.000 € circa.
Resta nella SRL circa 1.830.000 € da distribuire come dividendo (26%) o da estrarre in sede di liquidazione.
Dividendo lordo 1.830.000 € → imposta 26% = 475.800 € → netto socio ≈ 1.354.200 €.
Inoltre, il compratore paga l’imposta di registro del 3% sull’avviamento: se l’avviamento vale 2.000.000 €, il registro costa circa 60.000 €.
In sintesi: per il venditore persona fisica lo share deal è quasi sempre più conveniente; con una holding PEX la differenza diventa enorme. Per il compratore, invece, l’asset deal offre il vantaggio degli ammortamenti futuri sul prezzo pagato.
La scelta dipende dalle esigenze di entrambe le parti. Ecco una checklist orientativa:
Preferisci lo share deal quando:
Preferisci l’asset deal quando:
La due diligence varia in modo sostanziale a seconda della struttura scelta:
In entrambi i casi è fondamentale affidarsi a professionisti esperti: commercialista, avvocato d’affari e, per operazioni di maggiori dimensioni, un advisor M&A.
Nello share deal si cedono le quote o le azioni della società: il compratore diventa socio e la società prosegue con tutti i suoi rapporti attivi e passivi. Nell’asset deal si cede il complesso aziendale (o un ramo): la società cedente resta in vita, mentre i beni, i contratti e i dipendenti passano al cessionario.
Dipende dalla prospettiva. Per il venditore lo share deal è quasi sempre più conveniente: 26% di imposta sostitutiva per la persona fisica, oppure tassazione effettiva di circa l’1,2% con una holding in regime PEX (art. 87 TUIR). Per il compratore l’asset deal offre il vantaggio dello step-up dei valori fiscali e nuovi ammortamenti deducibili, pur comportando un’imposta di registro del 3%. È consigliabile effettuare una simulazione fiscale con il proprio commercialista prima di decidere.
L’art. 2112 del Codice Civile prevede il passaggio automatico di tutti i rapporti di lavoro al cessionario, con conservazione dei diritti maturati, dell’anzianità e del TFR. Il cedente e il cessionario rispondono in solido per i crediti dei lavoratori esistenti alla data del trasferimento. Il lavoratore non può opporsi al trasferimento, ma può dimettersi entro tre mesi se le condizioni di lavoro subiscono una modifica sostanziale.
Sì. L’art. 2556 c.c. richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata per la cessione d’azienda, con successivo deposito presso il Registro delle Imprese. Anche la cessione di quote di SRL richiede l’intervento notarile o, in alternativa, la firma digitale autenticata da un intermediario abilitato (commercialista iscritto).
Assolutamente sì. La cessione di ramo d’azienda è una forma di asset deal in cui si trasferisce una porzione organizzata e autonoma dell’impresa. È una soluzione frequente quando il compratore è interessato solo a una linea di prodotto, a un punto vendita specifico o a un’area geografica. Si applicano le stesse regole della cessione d’azienda integrale, incluso l’art. 2112 c.c. per i dipendenti addetti al ramo.
La scelta tra share deal e asset deal non è mai neutra: incide sul prezzo effettivo, sulla tassazione, sulla gestione dei rischi e sulla continuità operativa. Ogni operazione ha le sue specificità e richiede un’analisi personalizzata con l’assistenza di commercialisti, avvocati e advisor M&A.
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